Art. 30.
(Generalità).

      1. Il personale di cui all'articolo 5 riveste lo stato di militare e ad esso, per quanto applicabili, sono estese le norme sullo stato giuridico, reclutamento ed avanzamento del paritetico personale militare delle Forze armate.
      2. Il personale militare del Corpo militare in servizio è pubblico ufficiale, con tutti i doveri e i diritti di tale qualifica.
      3. Il personale militare del Corpo militare in servizio continuativo cessa da tale posizione ed è collocato nella riserva nel mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.